STUPIDA RAZZA

sabato 3 luglio 2021

Processo alla mascherina

 

I) Incongruenze di ordine giuridico
La mascherina è un trattamento sanitario. L’obbligo di indossarla entra in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, in base al quale un trattamento sanitario può diventare obbligatorio per disposizione di legge, senza però violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La salvaguardia della dignità dell’individuo è garantita anche in sede internazionale, con il Trattato di Oviedo, la Carta di Nizza e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. E a tali norme è possibile derogare soltanto qualora il trattamento sanitario venga subordinato al consenso informato.
Numerose Corti italiane si sono poi pronunciate sull’illegittimità dell’intero impianto normativo di secondo grado che, in aperto contrasto con la Costituzione, ha limitato fortemente la libertà degli Italiani. L’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2020, sulla scia di quanto già evidenziato dal Giudice di Pace di Frosinone (sentenza n. 516 del luglio 2020), ha statuito che la dichiarazione dello stato di emergenza, adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, è illegittima. Illegittimo, e quindi da disapplicare, risulta pertanto ogni atto amministrativo conseguente. Compreso dunque l’obbligo di indossare la mascherina.
Per difendersi da gendarmi zelanti e concittadini ipocondriaci, il popolo lombardo può appellarsi all’ordinanza della Regione Lombardia (n. 547 del 17 maggio 20) che consente, in subordine alla mascherina, di indossare qualunque altro indumento atto a coprire naso e bocca.

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