Ma non è una cosa seria.
Questo titolo di una delle
più note commedie di Lu i g i
Pirandello potrebbe forse
attagliarsi anche al Dl n.
127/2021, specialmente con
riguardo alle disposizioni,
contenute nell’art. 3, con le
quali è stato introdotto e di-
sciplinato l’obbligo, a carico
di chiunque svolga un’att iv i -
tà lavorativa nel settore pri-
vato, di possedere ed esibire
il green pass «ai fini dell’ac -
cesso ai luoghi in cui la pre-
detta attività è svolta».
Cominciamo col dire che
la verifica dell’osservanza di
tale obbligo è affidata ai da-
tori di lavoro, tra i quali, non
essendo prevista alcuna de-
roga o eccezione, dovrà
quindi ritenersi compreso,
ad esempio, anche il pensio-
nato ultraottantenne che
abbia alle sue dipendenze la
badante o la domestica.
Anc h’egli sarà pertanto
tenuto, al pari di tutti gli
altri, come stabilito dal com-
ma 5 del citato art. 3, a defi-
nire (anzi, dovrebbe averlo
già fatto entro la data del 15
ottobre), le «modalità opera-
tive per l’organizzaz ione
delle verifiche» nonché ad
individuare , «con atto for-
male, i soggetti incaricati
dell’accertamento delle vio-
lazioni», rimanendo espo-
sto, in caso di inosservanza,
a ll ’applicazione, da parte
del prefetto, di una sanzione
amministrativa da 400 a
1.000 euro. Ciò in base al
richiamo, operato dal com-
ma 9, all’art. 4, commi 1, 3, 5
e 9 del D.L. n. 19 del 2020.
Siamo, come si vede, al limi-
te tra l’assurdo e il grotte-
s c o.
Il nostro pensionato, pe-
rò, e come lui tutti gli altri
datori di lavoro, possono in
parte rallegrarsi conside-
rando che dell’av ve nuto
adempimento dei suddetti
obblighi non è previsto che
si debba dare assicurazione
alcuna al prefetto, alla Asl o
ad altri organi di controllo.
Ne deriva che è rimesso sol-
tanto all’iniziativa di questi
ultimi l’eventuale effettua-
zione delle opportune veri-
fiche, da affidarsi a persona-
le che sia munito delle ne-
cessarie qualifiche soggetti-
ve, prima delle quali è quella
costituita dal possesso della
qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico
servizio. Solo coloro che sia-
no investiti di tale qualità,
infatti, possono ritenersi
abilitati a redigere, previa
diretta constatazione dei
fatti, i verbali sulla base dei
quali il prefetto potrà poi
provvedere all’i nf l iz ion e
delle sanzioni.
Nessun pubblico ufficiale,
però (fatta eccezione per gli
ispettori del lavoro, limitata-
mente alle materie di loro
competenza), può accedere
d’autorità in luoghi di lavoro
e meno che mai in luoghi di
privata dimora nei quali pu-
re si effettuino prestazioni
di lavoro, essendo a tal fine
necessaria una specifica e
motivata autorizzazione da
parte dell’autorità giudizia-
ria, come espressamente
previsto (ma solo a condizio-
ne che si tratti di soggetti i
quali abbiano anche la quali-
fica di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria), dall’a rt .
13 della legge n. 689/1981,
che detta le norme generali
in materia di accertamento
degli illeciti puniti con san-
zione amministrativa. In
mancanza di tale autorizza-
zione, quindi, è da ritenere
che ogni datore di lavoro
possa legittimamente op-
porsi all’ingresso nei luoghi
in sua esclusiva disponibili-
tà di soggetti incaricati di
verificare l’avvenuto adem-
pimento o meno degli obbli-
ghi in questione. E, d’a l tra
parte, trattandosi di illeciti
amministrativi, gli stessi
non possono essere accerta-
ti se non dai pubblici ufficia-
li o incaricati di pubblico
servizio a ciò abilitati in base
a norme di legge, per cui è da
escludere che le relative
sanzioni possano essere in-
flitte sulla sola base di se-
gnalazioni di privati, quale
che sia il grado della loro
attendibilità. Stando così le
cose, appare evidente che
l’effettiva osservanza di que-
gli obblighi è da ritenersi
affidata pressoché esclusi-
vamente alla buona volontà
di ciascun datore di lavoro,
in funzione della maggiore o
minore propensione di que-
s t’ultimo a volersi, comun-
que, sentire «in regola» indi-
pendentemente dal grado di
probabilità che l’i no s se r-
vanza sia accertata e dia
quindi luogo alla effettiva
applicazione delle previste
s a n z io n i .
Ma le cose non cambiano
molto se dal versante dei da-
tori di lavoro si passa a quel-
lo dei dipendenti, a carico
dei quali è prevista, per il
caso in cui accedano al luogo
di lavoro senza essere muni-
ti del green pass, l’ap p l ic a -
zione, sempre da parte del
prefetto, di una sanzione
amministrativa da 600 a
1.500 euro. È vero, infatti,
che i soggetti che il datore di
lavoro abbia «incaricato del-
l’accertamento delle viola-
zioni» all’obbligo del green
pass debbono trasmettere al
prefetto «gli atti relativi alla
violazione», come previsto
dall’art. 3, comma 10, del Dl
n. 127/2021. È altrettanto ve-
ro, però, che, non potendo
certo valere la designazione
da parte del datore di lavoro
a conferire ad essi la qualità
di pubblici ufficiali o incari-
cati di pubblico servizio, il
prefetto, per la ragione già in
precedenza indicata, mai e
poi mai potrebbe disporre
l’applicazione della predetta
sanzione sulla sola base del-
la segnalazione fattagli per-
venire dai soggetti in que-
stione. Questa potrebbe
quindi servire soltanto da
stimolo per la predisposi-
zione, da parte dello stesso
prefetto o di altra autorità
competente, di servizi di os-
servazione esterna da affi-
darsi a persone munite della
necessaria qualifica pubbli-
cistica, le quali, constatata
direttamente la violazione
(per esempio controllando i
lavoratori all’uscita dai luo-
ghi di lavoro), possano di provvedere alla formalecontestazione, mediante re-
dazione di apposito verbale,
c o m e obb l i gato r i a m e nte
previsto, in via generale, per
qualsiasi illecito ammini-
strativo. E analoghi servizi,
naturalmente, potrebbero
essere predisposti anche
d’iniziativa delle autorità. In
definitiva, quindi, anche per
quanto riguarda i dipenden-
ti, il tasso di osservanza, da
parte loro, dell’obbligo del
green pass sarà essenzial-
mente in funzione solo della
maggiore o minore propen-
sione che essi abbiano a vo-
ler correre il rischio di im-
battersi in qualcuno dei sud-
detti servizi; rischio che, co-
munque, data la immensa
platea dei soggetti teorica-
mente sottoponibili a con-
trollo, è difficile possa ogget-
tivamente riguardarsi come
e l evato.
Il tutto sembrerebbe dar
ragione a un detto attribuito
a Giuseppe Zanardelli, uno
dei pochi fra i miei ex colle-
ghi ad essere dotato di senso
d el l’umorismo, secondo il
quale l’Italia è un Paese dalle
leggi severe temperate dal-
l’inosservanza. Chissà se
proprio a questo si debba il
fatto che dall’entrata in vigo-
re dell’obbligo del green
pass non siano finora, a
quanto pare, derivati gli
sconquassi e i disagi che pur
ragionevolmente ci si sareb-
be potuti aspettare.
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