STUPIDA RAZZA

domenica 24 ottobre 2021

Il decreto sulla card al lavoro è fuffa scritta male: i controlli sono impraticabili

 

Ma non è una cosa seria.
Questo titolo di una delle
più note commedie di Lu i g i
Pirandello potrebbe forse
attagliarsi anche al Dl n.
127/2021, specialmente con

riguardo alle disposizioni,

contenute nellart. 3, con le

quali è stato introdotto e di-
sciplinato lobbligo, a carico
di chiunque svolga unatt iv i -
lavorativa nel settore pri-
vato, di possedere ed esibire
il green pass «ai fini dellac -

cesso ai luoghi in cui la pre-
detta attività è svolta».
Cominciamo col dire che
la verifica dellosservanza di
tale obbligo è affidata ai da-

tori di lavoro, tra i quali, non
essendo prevista alcuna de-

roga o eccezione, dovrà
quindi ritenersi compreso,
ad esempio, anche il pensio-

nato ultraottantenne che
abbia alle sue dipendenze la
badante o la domestica.
Anc hegli sarà pertanto
tenuto, al pari di tutti gli
altri, come stabilito dal com-

ma 5 del citato art. 3, a defi-
nire (anzi, dovrebbe averlo
già fatto entro la data del 15
ottobre), le «modalità opera-

tive per lorganizzaz ione

delle verifiche» nonché ad
individuare , «con atto for-
male, i soggetti incaricati
dellaccertamento delle vio-
lazioni», rimanendo espo-
sto, in caso di inosservanza,
a ll applicazione, da parte
del prefetto, di una sanzione
amministrativa da 400 a
1.000 euro. Ciò in base al

richiamo, operato dal com-

ma 9, allart. 4, commi 1, 3, 5
e 9 del D.L. n. 19 del 2020.
Siamo, come si vede, al limi-
te tra lassurdo e il grotte-
s c o.
Il nostro pensionato, pe-
rò, e come lui tutti gli altri
datori di lavoro, possono in
parte rallegrarsi conside-
rando che dellav ve nuto
adempimento dei suddetti

obblighi non è previsto che
si debba dare assicurazione
alcuna al prefetto, alla Asl o
ad altri organi di controllo.
Ne deriva che è rimesso sol-
tanto alliniziativa di questi
ultimi leventuale effettua-
zione delle opportune veri-
fiche, da affidarsi a persona-
le che sia munito delle ne-
cessarie qualifiche soggetti-
ve, prima delle quali è quella
costituita dal possesso della
qualità di pubblico ufficiale

o di incaricato di pubblico

servizio. Solo coloro che sia-
no investiti di tale qualità,
infatti, possono ritenersi
abilitati a redigere, previa
diretta constatazione dei

fatti, i verbali sulla base dei
quali il prefetto potrà poi
provvedere alli nf l iz ion e

delle sanzioni.
Nessun pubblico ufficiale,
però (fatta eccezione per gli

ispettori del lavoro, limitata-
mente alle materie di loro
competenza), può accedere
dautorità in luoghi di lavoro
e meno che mai in luoghi di

privata dimora nei quali pu-
re si effettuino prestazioni
di lavoro, essendo a tal fine
necessaria una specifica e
motivata autorizzazione da

parte dellautorità giudizia-
ria, come espressamente
previsto (ma solo a condizio-
ne che si tratti di soggetti i

quali abbiano anche la quali-
fica di ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria), dalla rt .
13 della legge n. 689/1981,
che detta le norme generali
in materia di accertamento
degli illeciti puniti con san-
zione amministrativa. In
mancanza di tale autorizza-

zione, quindi, è da ritenere

che ogni datore di lavoro
possa legittimamente op-
porsi allingresso nei luoghi
in sua esclusiva disponibili-
di soggetti incaricati di
verificare lavvenuto adem-
pimento o meno degli obbli-

ghi in questione. E, da l tra
parte, trattandosi di illeciti
amministrativi, gli stessi

non possono essere accerta-
ti se non dai pubblici ufficia-

li o incaricati di pubblico
servizio a ciò abilitati in base
a norme di legge, per cui è da

escludere che le relative
sanzioni possano essere in-

flitte sulla sola base di se-
gnalazioni di privati, quale

che sia il grado della loro
attendibilità. Stando così le

cose, appare evidente che

leffettiva osservanza di que-
gli obblighi è da ritenersi
affidata pressoché esclusi-
vamente alla buona volontà

di ciascun datore di lavoro,
in funzione della maggiore o

minore propensione di que-
s tultimo a volersi, comun-
que, sentire «in regola» indi-
pendentemente dal grado di
probabilità che li no s se r-
vanza sia accertata e dia
quindi luogo alla effettiva

applicazione delle previste
s a n z io n i .
Ma le cose non cambiano
molto se dal versante dei da-

tori di lavoro si passa a quel-
lo dei dipendenti, a carico

dei quali è prevista, per il
caso in cui accedano al luogo

di lavoro senza essere muni-

ti del green pass, lap p l ic a -

zione, sempre da parte del
prefetto, di una sanzione

amministrativa da 600 a

1.500 euro. È vero, infatti,
che i soggetti che il datore di
lavoro abbia «incaricato del-
laccertamento delle viola-
zioni» allobbligo del green
pass debbono trasmettere al
prefetto «gli atti relativi alla

violazione», come previsto

dallart. 3, comma 10, del Dl
n. 127/2021. È altrettanto ve-
ro, però, che, non potendo
certo valere la designazione
da parte del datore di lavoro

a conferire ad essi la qualità

di pubblici ufficiali o incari-
cati di pubblico servizio, il

prefetto, per la ragione già in
precedenza indicata, mai e

poi mai potrebbe disporre

lapplicazione della predetta
sanzione sulla sola base del-
la segnalazione fattagli per-
venire dai soggetti in que-

stione. Questa potrebbe
quindi servire soltanto da

stimolo per la predisposi-

zione, da parte dello stesso
prefetto o di altra autorità
competente, di servizi di os-

servazione esterna da affi-

darsi a persone munite della
necessaria qualifica pubbli-
cistica, le quali, constatata
direttamente la violazione
(per esempio controllando i
lavoratori alluscita dai luo-
ghi di lavoro), possano di provvedere alla formale

contestazione, mediante re-
dazione di apposito verbale,
c o m e obb l i gato r i a m e nte
previsto, in via generale, per
qualsiasi illecito ammini-
strativo. E analoghi servizi,
naturalmente, potrebbero
essere predisposti anche
diniziativa delle autorità. In
definitiva, quindi, anche per
quanto riguarda i dipenden-
ti, il tasso di osservanza, da
parte loro, dellobbligo del
green pass sarà essenzial-
mente in funzione solo della
maggiore o minore propen-
sione che essi abbiano a vo-
ler correre il rischio di im-
battersi in qualcuno dei sud-
detti servizi; rischio che, co-
munque, data la immensa
platea dei soggetti teorica-
mente sottoponibili a con-
trollo, è difficile possa ogget-
tivamente riguardarsi come
e l evato.
Il tutto sembrerebbe dar
ragione a un detto attribuito
a Giuseppe Zanardelli, uno
dei pochi fra i miei ex colle-
ghi ad essere dotato di senso
d el lumorismo, secondo il
quale lItalia è un Paese dalle
leggi severe temperate dal-
linosservanza. Chissà se
proprio a questo si debba il
fatto che dallentrata in vigo-
re dellobbligo del green
pass non siano finora, a
quanto pare, derivati gli
sconquassi e i disagi che pur
ragionevolmente ci si sareb-
be potuti aspettare.

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