STUPIDA RAZZA

lunedì 28 marzo 2022

Dal Covid all’Ucraina, 159 emergenze in Italia negli ultimi dieci anni

A pochi giorni dalla chiusura dello stato di emergenza per il Covid 19, previsto per il 31 marzo, sono ancora 19 gli eventi calamitosi straordinari per cui è ancora “attivo” il potere “speciale” di intervento conferito dal Governo alle amministrazioni competenti, con il supporto della Protezione civile. Trentacinque, in particolare, gli stati di emergenza dichiarati dal 2020 a oggi. Gli allarmi ancora attivi Tra questi, gli ultimi due sono quelli iniziati a fine febbraio per il conflitto in Ucraina, sia per assicurare l’intervento all’estero dello Stato italiano sia per gestire l’accoglienza dei profughi sul territorio nazionale. Ma ci sono anche altre emergenze ancora aperte. Come quella che finirà - salvo proroghe - il prossimo 23 dicembre per i nubifragi record che lo scorso ottobre colpirono l’Alessandrino; oppure quella legata al maltempo del dicembre 2020 in Friuli Venezia Giulia, che si concluderà a fine giugno; a cui si aggiungono la proroga al 10 settembre 2022 della crisi nel Bellunese, scoppiata in seguito agli allagamenti e frane che nell’agosto 2020 portarono all’abbattimento di centinaia di alberi, e quella a fine 2022 attivata post terremoto del dicembre 2018 sul fianco orientale dell’Etna. Per ultimo, tra gli stati di emergenza più recenti, c’è quello per l’isola di Vulcano nell’arcipelago delle Eolie, dove a fine 2021 si è registrata un’eccessiva concentrazione di gas vulcanici nocivi. Dichiarato il 31 gennaio 2020 e durato più di due anni, è in scadenza giovedì prossimo - quanto meno formalmente - il potere di ordinanza “speciale” attivato per far fronte alla pandemia, l’unica emergenza di carattere nazionale tra quelle censite negli elenchi sugli stati emergenziali raccolti dalla Protezione civile. Il dipartimento è tenuto a rendicontare le delibere, l’assegnazione e il trasferimento degli stanziamenti iniziali al dipartimento, in virtù delle novità introdotte con il Dl 93/2013, che ha visto, tra le altre cose, l’istituzione del Fondo per le emergenze nazionali. Su 159 stati di emergenza dichiarati o prorogati negli ultimi dieci anni,39 emergenze sono di carattere regionale e 15 internazionali (tra cui le ultime due per la crisi in Ucraina) e 105 provinciali o in località definite. Il bilancio fino a oggi Gli elenchi raccolgono 123 emergenze nate a fronte di eventi meteo-idro, 9 a fronte di eventi sismico-vulcanici, 15 legati a crisi internazionali, 4 non gestiti dalla Protezione civile e 8 per far fronte a rischi ambientali, sanitari, tecnologici o incendi (tra questi ultimi, la pandemia). Nel bilancio dei dieci anni sono inclusi anche alcuni stati di emergenza dichiarati prima del maggio 2013 (data di inizio mappatura) e successivamente prorogati per legge. Ad esempio quelli per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna o per quello del Centro Italia che nell’agosto 2016 devastò la cittadina di Amatrice, rinnovati entrambe fino al 31 dicembre 2022. Per quest’ultimo terremoto, in particolare, il rendiconto della Protezione civile registra importi assegnati con delibera per 3,07 miliardi di euro. Complessivamente, gli stanziamenti assegnati con le delibere per queste 159 emergenze ammontano a oltre 9,9 miliardi di euro, ma sono esclusi gli eventuali rifinanziamenti previsti con le manovre di fine anno che non “passano” dalla Protezione civile o che arrivano attraverso i fondi europei (come ad esempio è accaduto per le risorse destinate ai territori colpiti dal terremoto dell’Aquila). Il 45% di questo budget, oltre 4,4 miliardi, riguarda stanziamenti previsti per la pandemia, di cui 3,93 miliardi il 10 febbraio scorso risultavano già trasferiti al Commissario delegato. Inclusi anche 15 milioni per l’intervento all’estero a sostegno della popolazione ucraina e 40 milioni finora deliberati per l’accoglienza dei profughi. La procedura d’emergenza Con l’introduzione del Nuovo Codice di protezione Civile nel 2018, si è lavorato per semplificare la normativa e le procedure amministrative nel corso di emergenze e del loro superamento. Fino al 2019 il primo stanziamento avveniva dopo la ricognizione del danno, allungando così i tempi di delibera e di intervento. Ora, la dichiarazione dello stato di emergenza prevede contestualmente la definizione di un primo stanziamento in modo da poter attivare subito le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Infine, è la solo chiusura formale dello stato di emergenza a far decadere il potere di ordinanza “straordinario” connesso. È il passaggio alla gestione ordinaria che, come sta per accadere per l’emergenza Covid, diventa cruciale: per il Capo della Protezione civile cesseranno i poteri emergenziali e verrà istituita un’unità per il completamento della campagna vaccinale, la quale dovrà coordinarsi col ministero della Salute che, dal 1° gennaio 2023 subentrerà nelle funzioni del Commissario straordinario.


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