STUPIDA RAZZA

giovedì 30 dicembre 2021

account e post cancellati ingiustamente: i social devono risarcire i danni agli utenti

 

lo ha ribadito la Corte
d’appello dell’Aquila con la
sentenza 1659 pubblicata lo
scorso 9 novembre che fa il punto
sul rapporto contrattuale che si
instaura quando ci si iscrive a una
community virtuale. La vicenda
trae origine dal ricorso con rito
sommario presentato da un
utente sospeso da Facebook per
oltre quattro mesi per aver
pubblicato alcune foto di
Mussolini, didascalie e commenti
che evocavano la sua
appartenenza politica, oltre a post
taglienti e sprezzanti. Il social
network aveva sospeso in più
occasioni l’account per violazione
degli «standard della comunità».
Ne era seguito il ricorso
dell’utente, accolto dal Tribunale
di primo grado, che aveva
condannato Facebook a un
risarcimento di 15mila euro a
titolo di danno morale.
L’impugnazione proposta da
Facebook ha dato l’occasione ai
giudici d’appello per fare il punto
sui dritti e i doveri di chi si iscrive
a un social network.
Intanto, si stipula un contratto
per adesione mediante il ricorso a
moduli online predisposti
unilateralmente dal social network
alle cui clausole si applica la legge
italiana. L’utente/consumatore
può scegliere la giurisdizione
competente in base al regolamento
Ce 593/2008 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali.
L’adesione al contratto comporta il
sorgere di doveri reciproci. Se da
un lato Facebook mette a
disposizione una community,
dall’altro l’utente concede al social
network la facoltà di usare, a
determinate condizioni, i propri
dati personali. Si tratta quindi di un contratto a titolo oneroso e a
prestazioni corrispettive, dove il
“prezzo” pagato dall’utente è
rappresentato dalla concessione
per fini commerciali dei propri
dati personali.
Ogni social network può
quindi introdurre clausole che gli
attribuiscono poteri di rimozione
dei post degli utenti e di
sospensione degli account, che
non possono essere considerate
vessatorie. Si tratta infatti di
soggetti privati che offrono un
servizio non essenziale e che
possono quindi prevedere
autonomamente condizioni
condivise per la corretta fruizione
delle proprie piattaforme. È però
dovere dei social network
valutare attentamente se i post
risultino davvero offensivi o
contrari agli “standard” della
comunità prima di sospendere o
rimuovere un account.
Sulla base di questa premessa,
la Corte d’appello ha ritenuto
lecite le prime due sospensioni
dell’account effettuate per
commenti lesivi dell’altrui
reputazione, visto che l’utente
aveva, tra l’altro, definito
“stupido” il proprio interlocutore,
mentre ha ritenuto illegittime le
successive, visto che «la mera
pubblicazione di una foto con un
commento che si limita
all’espressione del proprio
pensiero (…) non si ritiene
sufficiente a violare gli standard
della comunità».
Per questo i giudici hanno ridimensionato il risarcimento
dovuto, quantificandolo in 3mila
euro complessivi.
Si tratta, a ben vedere, di un
giudizio di bilanciamento
delicato, che però impone ai
social network un dovere di
attenta verifica delle
segnalazioni. Del resto, un utente
potrebbe chiedere e ottenere dai
social la rimozione di contenuti
ritenuti in prima battuta
erroneamente «conformi agli
standard della comunità».
Non è un caso che già in
passato altre pronunce abbiano
affermato il diritto dell’utente alla
riattivazione dei propri account
sospesi o rimossi senza
spiegazioni. È accaduto a Bologna
dove il Tribunale ha condannato
Facebook a risarcire 14mila euro
di danni a un utente, che aveva
subìto non solo la sospensione di
account e pagine social, ma anche
la cancellazione dei dati
(ordinanza del 10 marzo 2021).
Dello stesso avviso il Tribunale
di Pordenone che aveva
condannato Facebook a riattivare
immediatamente il profilo di un
utente sospeso per aver pubblicato
un estratto di una partita di tennis,
poi immediatamente cancellato,
che sarebbe stato protetto da
copyright. Anche in questo caso
per il giudice non c’è dubbio che
l’utente abbia diritto di difendersi
e a veder riattivato il proprio
profilo quando la condotta non sia
così grave da legittimare la
chiusura dell’account. A ribadire il
concetto la condanna disposta dal
giudice al pagamento di 150 euro
di indennizzo per ogni giorno di
ritardo nella riattivazione
dell’account ingiustamente
sospeso (ordinanza del 10

dicembre 2018).

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