STUPIDA RAZZA

domenica 26 dicembre 2021

Il Governo è pronto a superare i vincoli paesaggistici

 

CHE TRISTEZZA !

Aumentare
la produzione di
energia da fonte rinnovabile è di-
ventato essenziale per il raggiun-
gimento degli obiettivi di decar-
bonizzazione del Paese. Oltre al
potenziamento dei sistemi di in-
centivazione, gli articoli da 18 a 25
del decreto legislativo 199 dell’8
novembre 2021 attuativo della di-
rettiva Ue 2018/2001 (Decreto
RED II) agiscono su uno dei punti
cruciali e più dibattuti: l’iter auto-
rizzativo. Il Governo intende in-
fatti sbloccare velocemente il ri-
lascio di autorizzazioni
all’instal-
lazione di impianti da fonti rin-
novabili, superando gli ostacoli e
le opposizioni locali che fino ad
oggi hanno costituito il motivo
principale del rallentamento del-
l’installazione di impianti. La no-
vità più rilevante è che verranno
individuate aree idonee per l’in-
stallazione di impianti a fonte
rinnovabili.
I vantaggi per impianti in aree
idonee sono che i vincoli paesag-
gistici nelle aree idonee non sono
ostativi al rilascio dell’autorizza-
zione e che i termini del procedi-
mento sono ridotti di un terzo.

Vengono infatti limitati i poteri
dell’autorità competente in mate-
ria paesaggistica la quale si espri-
me con parere obbligatorio non
vincolante
e, in caso di inerzia, è
possibile ottenere l’immediato ri-
lascio del titolo autorizzativo,

prescindendo da tale permesso.
Il processo di individuazione del-
le aree idonee non sarà però sem-
plice e veloce. (🙏🙏🙏) Il decreto RED II
demanda infatti al ministero del-
la Transizione ecologica l’adozio-
ne di uno o più decreti da ema-
narsi entro 180 giorni, di concerto
con il ministero della Cultura e
con il ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferen-
za Unificata, per stabilire principi
e criteri omogenei per tutto il ter-
ritorio nazionale.
I decreti ministeriali dovranno
privilegiare l’utilizzo di strutture
edificate, quali capannoni indu-
striali e parcheggi, e aree – anche
agricole - non utilizzabili ad altri
scopi, nel rispetto delle esigenze
di tutela del patrimonio culturale

e del paesaggio, tenuto conto del-
la domanda elettrica
e dei vincoli
di rete. Spetterà poi alle Regioni e
Province autonome individuare
in concreto con legge (da ema-
narsi entro i successivi 180 gior-
ni) le aree da qualificare come
“idonee” nel rispetto di detti
principi e criteri.
Le Regioni e le Province auto-
nome potranno disporre di una
piattaforma digitale creata dal
Gse (Gestore dei servizi energeti-
ci) con tutte le informazioni e gli
strumenti necessari per caratte-
rizzare e qualificare il territorio.
Per evitare che il processo di ema-
nazione dei provvedimenti nor-
mativi blocchi i procedimenti di
repowering e revamping degli
impianti e quelli in corso, il decre-
to RED II individua già come ido-
nei alcuni siti e interventi e vieta
moratorie o sospensioni dei pro-
cedimenti autorizzativi in corso.
Oltre alle aree dei siti soggetti
a bonifiche ambientali e le cave e
miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di
degrado ambientale, viene previ-
sto che sono idonei ex lege i siti in
cui sono installati impianti della
stessa fonte e dove si effettuano interventi di modifica non so-

stanziali soggetti a procedura
abilitativa semplificata (Pas) o a
Comunicazione relativa alle atti-
vità in edilizia libera. In tema di
rinnovabili offshore, in attesa
dell'adozione del piano per la ge-
stione dello spazio marittimo, so-
no «aree idonee» le piattaforme
petrolifere in disuso e l'area di-
stante 2 miglia nautiche da cia-
scuna piattaforma, oltre ai porti,
per impianti eolici fino a 100 MW,
previa eventuale variante del Pia-
no regolatore portuale.
I vantaggi procedurali per tali
aree idonee non sembrano coor-
dinati con i meccanismi di sem-
plificazione. Gli strumenti auto-
rizzativi semplificati applicabili
alle varianti non sostanziali non
prevedono, salvo in alcuni casi
per la Pas, la convocazione di una
conferenza di servizi ove acquisi-
re il parere paesaggistico e il loro
perfezionamento dovrebbe av-
venire con il silenzio assenso. Il
parere paesaggistico dovrebbe
allora essere acquisito preventi-
vamente, ma ciò vanifica i van-
taggi per le aree idonee in caso di
inerzia dell’autorità competente

in materia paesaggistica oltre al
fatto che non è chiaro cosa accada
in caso di diniego paesaggistico.

Per questa ipotesi, non sarebbe
dunque applicabile il meccani-
smo del silenzio assenso tipico di
tali strumenti di semplificazione
ma il Comune dovrebbe a rigore
superare il diniego con un prov-
vedimento espresso, senza che vi
sia un termine del procedimento
entro cui adottare tale provvedi-
mento. Tali criticità potrebbero
trovare soluzione nell’emanando
decreto ministeriale.

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