STUPIDA RAZZA

giovedì 3 marzo 2022

Un nuovo patto costituzionale tra natura e società

 

L’ Intergovernmental panel on climate change – Ipcc ha finalizzato il 27 febbraio la seconda parte del Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. In particolare il Working group II ha analizzato gli impatti del cambiamento climatico con riguardo agli ecosistemi, alla biodiversità e alle comunità umane. Il documento in sostanza rileva che la gran parte dei cambiamenti innescati dal riscaldamento globale di origine antropica sono irreversibili: ciò significa che la attenuazione degli effetti (mitigation) avrà una portata limitata e che quindi gran parte degli sforzi dovranno concentrarsi sul cosiddetto “adattamento” dei sistemi sociali alle nuove condizioni, una situazione assai difficile e drammatica. Soltanto poche settimane orsono in Italia il Parlamento ha approvato la legge di riforma costituzionale relativa agli artt. 9 e 41 con cui viene aggiunto un secondo comma all’art. 9 e modificato l’art. 41 Cost., introducendo elementi ambientali ed ecologici. Con riferimento alle indicazioni dell’Ipcc di pregnante rilevanza – quasi il nostro ordinamento voglia per via costituzionale conformarsi al nuovo “diritto naturale” imposto dai processi di adattamento al cambiamento climatico – è il secondo comma dell’art. 9, incluso nei princìpi fondamentali dell’ordinamento; esso dispone che «la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Il riferimento alle indicazioni dell’Ipcc è palese. Un ecosistema è l’insieme degli organismi viventi – inclusi gli umani – e della materia non vivente che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico; gli ecosistemi sussistono a diversi livelli, dal micro-locale al macro-globale e sono connessi da complesse interazioni. La biodiversità è la coesistenza in uno o più ecosistemi di diverse specie (animali e vegetali) inclusi gli umani che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni. Quindi la sussistenza degli ecosistemi è basata sulla biodiversità. Questi termini hanno fondamentali implicazioni in quanto collegano, come indicato dall’Ipcc, i processi socio-politici a quelli biofisici nel contesto dell’ecologia politico-sociale, una disciplina che ha a oggetto le modalità di interazione degli organismi, inclusi gli umani, e l’analisi delle cause ed effetti di tali interazioni. Ciò avviene nel contesto dell’Antropocene, termine che è stato proposto per designare una era geologica (successiva all’Olocene che ha caratterizzato gli ultimi 10mila anni) che decorrerebbe dall’inizio del significativo impatto umano sugli ecosistemi della terra nel XX secolo, includendo il mutamento climatico e altri fenomeni sistemici. L’idea di Antropocene elimina la cesura tra la storia umana – e quindi il disegno delle istituzioni – e la evoluzione biofisica, ma le rende interdipendenti. Tale cesura è stata costruita nel XIX-XX secolo nel senso che le scienze naturali dovessero occuparsi della conoscenza della realtà oggettiva, mentre scienze sociali della conoscenza e progettazione di istituzioni sociali. L’irrompere degli elementi naturali nella storia richiede invece una integrazione del contesto biofisico (la natura) nella progettazione delle istituzioni sociali, rendendo il tempo storico del continuo progresso un “tempo ultimo”, un tempo di soluzioni sistemiche, come suggerisce l’Ipcc. E dunque l’art. 9 nel riferirsi agli ecosistemi e alla biodiversità disegna i confini della “sfida ecologica” nell’Antropocene in linea con quanto indicato dall’Ipcc e fornisce i parametri-base attraverso cui le istituzioni la possano affrontare. Propongo quindi una visione espansiva di questa norma in termini di architettura costituzionale, visione peraltro corroborata non solo dall’Ipcc, ma anche da indicazioni della Corte costituzionale con riferimento all’art 117, secondo comma Cost., ove la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è materia su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Il termine «Repubblica» nell’ambito dell’art. 9 ha, tra gli altri, il significato di «bene comune», onde sancire che la Repubblica «tutela gli ecosistemi» equivale a sancire che la Repubblica è un bene comune costituito dagli ecosistemi che la compongono. Questa norma ci proietta dunque in un orizzonte del dibattito costituzionale che ha propriamente a oggetto la sfida ecologica, a sua volta composta da due sfide legate da un nesso di priorità, come indica l’Ipcc: in primo luogo una sfida politico-istituzionale circa le modalità per avere cura di questo bene comune – la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – e come conseguenza una sfida tecnicoscientifica circa la risoluzione di problemi biofisici. La sfida ecologica si affronta con modificate istituzioni politiche ed è questa la pregnanza dell’adattamento che si renderà necessario, come mette in luce  l’Ipcc. Le soluzioni tecnologiche di per sé non sono sufficienti e anche non realmente perseguibili nell’assetto attuale. Ciò risulta evidente dal dibattito degli ultimi decenni: l’«ambiente» – termine ora incluso nell’art. 9 – inizialmente era concepito come un insieme esterno entro cui operava la società e da ciò derivava il cosiddetto “ambientalismo”, cioè l’idea di mantenere gli assetti economico-istituzionali “preservando” o “conservando” il contesto naturale attraverso la regolamentazione, ma lasciando inalterato il modello socio-economico. La sfida ecologica è invece una sfida epocale ai nostri assetti di convivenza in quanto l’ambientalismo è stato affiancato da impostazioni basate sulla teoria dei sistemi complessi applicata agli ecosistemi e alla biodiversità, termini ora inclusi nell’art. 9 e ampiamente adottati nel Report 2022 dell’Ipcc. L’Ipcc evidenzia ora che i processi biofisici derivanti dalla organizzazione socioeconomica (si pensi ad esempio ai mutamenti climatici o alle pandemie) hanno acquisito una collocazione centrale nei processi politico-istituzionali. Ne consegue che a livello nazionale includere la tutela degli ecosistemi tra i princìpi fondamentali della Costituzione impone di considerare criticamente il progetto rassicurante dello “sviluppo sostenibile” il quale assume che la crescita economica possa essere mantenuta a condizione di neutralizzare gli effetti nocivi di essa sull’ambiente (decoupling), idea che si trasfonde nei progetti di green economy, in cui gli ecosistemi sono sottosistemi della sfera economica e oggetto di transazioni di mercato. Tutt’affatto, è la sfera economica a essere un sottosistema della sfera ecologica. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, ora inclusa nell’art. 9, richiederà quindi una gestione di interessi in potenziale conflitto e non una riproposizione dell’usuale modello di sviluppo, nonché la scelta tra diverse opzioni tecnologiche e produttive. Questo principio fondamentale dell’ordinamento non implica soltanto la protezione degli ecosistemi in una ottica di conservazione, bensì pone l’esigenza di individuare nuove modalità del contratto sociale, imponendo lo sviluppo di un pensiero progettuale fortemente caldeggiato dall’Ipcc. È quindi necessario concepire gli ecosistemi e le istituzioni in connessione reciproca, in una visione della Repubblica come bene comune e questo nel contesto globale descritto dall’Ipcc. Questo processo epocale è già in atto nell’Antropocene, e avrà una struttura bifasica, si pensi ai processi di adattamento/mitigazione riguardo al cambiamento climatico e alle pandemie. Per un verso gli ecosistemi pervaderanno le istituzioni che saranno quindi strutturate da processi che governeranno gli usi sociali della natura. Per un altro verso, le istituzioni pervaderanno gli ecosistemi creando una rete di infrastrutture e tecnostrutture (artifact) che formeranno una sorta di seconda natura; si stima al livello globale che il peso degli artifact sia equivalente a quello della biomassa. Ciò che in sintesi prospetta l’Ipcc e che si attuerà una co-evoluzione degli ecosistemi con le istituzioni che porrà lo snodo critico di come il costituzionalismo liberaldemocratico nato da un’idea di controllo della società sulla natura nell’”era della accelerazione” degli ultimi due secoli possa trasformarsi in un nuovo patto costituzionale in cui natura e società interagiscono anziché occupare domíni separati. La nostra Costituzione già recepisce questa istanza che implica un progetto progressivo che si svolgerà nei prossimi decenni e deriverà da una pluralità di modi di rappresentatività dei cittadini in forme di democrazia deliberativa nella dimensione globale e locale in contesti di effettivo “glocalismo” partecipativo e auto-riflessivo dal basso verso l’alto. In questo modo l’ecologia si potrà coniugare con la libertà.

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