La Costituzione italiana del
1948 non disciplina, a eccezio-
ne dell’ipotesi bellica di cui al-
l’art. 78, lo stato d’ e c c ez io n e.
Fu una scelta voluta e consa-
pevole quella dei costituenti al
fine di evitare derive autorita-
rie come accaduto in Germa-
nia nel 1933. Pertanto, la nor-
mazione relativa all’emergen-
za, che d ell’eccezione è una
declinazione, è affidata a una
fonte primaria statale di pro -
duzione del diritto di grado in-
feriore rispetto al Testo fonda-
mentale. In particolare, è il de-
creto legislativo delegato n.
1/2018 e successive modifica -
zioni (il Codice della Protezio-
ne civile) a stabilirne la durata,
le modalità con le quali viene
deliberata e il ritorno gradua-
le a una situazione ordinaria.
Ora, il governo ha deciso, in
occasione della seduta del
Cdm del 14 dicembre 2021, di
prorogare l’emergenza in atto
fino al 31 marzo 2022, ben ol-
tre il termine massimo di 24
mesi previsto dalla normativa
vigente. Se, da un lato, un de -
creto legge, che si trova sullo
stesso piano del Codice della
Protezione civile, può abroga-
re, modificare e derogare alla
fonte cronologicamente pre -
cedente, dall’altro non biso -
gna mai distogliere lo sguardo
dalla «temporaneità» delle si-
tuazioni emergenziali.
Per questo motivo è neces-
sario fissare un «limite ultimo
massimo» per far sì che l’e-
mergenza non si tramut i in
«normalità consolidata». L’u-
nica eccezion alità che per -
mette uno stravolgimento
dell’ordinarietà costituziona-
le senza, al contempo, definir-
ne il «termine ultimo», è la di-
chiarazione dello stato di
guerra ex art. 78 Cost. Invoca-
re, invece, come è stato soste-
nuto, una «temporaneità non
definibile» in ragione della
peculiare natura epidemiolo-
gica dell’emergenza, significa
ammettere un ’in determ ina-
bilità dell’emergenza medesi-
ma. Non diverrebbe attuale,
in questo modo, la massima
medioevale secondo la quale
«necessitas non habet legem,
sed ipsa sibi facit legem», ossia
che la necessità della situa -
zione storica contingente si
eleva essa stessa a fonte del
diritto? Siamo sicuri che pro-
rogare il termine «oltre» il
tempo stabilito dalla legge,
non possa divenire un grimal-
dello escardinatore delle già
fragili sicurezze del sistema
democratico da quasi due an-
ni in «fibrillazione»?
«Quando qualcuno ha pensato
di estendere lo stato di emer -
genza e si fece confermare ol-
tre il tempo i pieni poteri, ecco
che la dittatura da “commissa-
r i a” si fece “s ov ra n a”, e la Re -
pubblica capitolò. Ancora og-
gi è questa la sfida più grande.
Se infatti adesso sopportiamo
limitazioni di libertà disposte
in piena e solitaria responsa-
bilità dal governo pro tempore
in carica, lo facciamo per ne-
cessità, avendo a esso trasferi-
to di fatto i poteri sovrani.
Consapevoli però che, se dopo
aver sconfitto il terribile e in-
visibile nemico, non si doves-
se tornare alla normalità, ri -
schieremmo di precipitare
nel buio della Repubblica».
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