IL VERO VOLTO DEL MONDO

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sabato 27 novembre 2021

Dall’efficacia differita ai tamponi Dubbi costituzionali sul decreto

 

L’ultimo decreto legge del governo Draghi sul cosiddetto super green pass e sull’estensione dell’obbligo vaccinale pone rilevanti questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. In primo luogo, si ricorre, ancora una volta, a un decreto ad efficacia differita, contenente disposizioni normative operative a partire dal 6 dicembre (green pass rafforzato per bar, trasporti, ristoranti, eventi sportivi) e dal 15 dicembre 2021 (obbligo vaccinale per insegnanti, personale amministrativo della sanità, per le forze dell’o rd i n e ) cioè a distanza di settimane dalla data di entrata in vigore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16/2017, ha precisato che solo «per qualche aspetto» un provvedimento provvisorio dell’esecutivo avente forza di legge può non avere norme immediatamente applicabili. In secondo luogo, la limitazione della certificazione verde (cartacea o digitale) Covid-19 a vaccinati e guariti per accedere ad alcuni eventi o a certi servizi, escludendo il tampone, si pone in contrasto con il regolamento (Ue) n. 953/2021 il quale stabilisce, all’art. 3, paragrafo 1, le tre condizioni funzionali a consentire il rilascio del certificato: vaccinazione, documento comprovante che il titolare è stato sottoposto a Naat o a un test antigenico rapido, guarigione. Gli Stati membri dell’Unione europea rimangono titolari della competenza a imporre restrizioni per ragioni di salute pubblica (art. 11, paragrafo 1) o a prevedere l’obbligo vaccinale, ma, laddove impongono il cosiddetto green pass, devono necessariamente assicurare l’ac - cesso a tutte e tre le possibilità, non distinguendo l’o rd i - namento dell’Unione, chiamato a coordinare le politiche sanitarie, tra un sistema «base» e uno «rafforzato». Detto in altri termini, i singoli ordinamenti statali sono liberi nell’introdurre il certificato verde Covid-19, indicare gli ambiti per i quali è richiesto, incidere sulla durata, ma non possono spingersi fino al punto da forzare la cornice normativa determinata dal diritto comunitario. In terzo luogo, non è chiara la finalità che il legislatore d’urgenza (il governo della Repubblica) intende perseguire: se l’obiettivo è quello di prevenire l’infezione da Sars-Cov2, si deve concludere che il rischio è maggiore al chiuso al bar, ove viene richiesto dal 6 dicembre il green pass rafforzato, e non invece nel luogo di lavoro o per soggiornare in albergo, essendo in questi casi sufficiente il green pass base che si può ottenere anche con il tampone molecolare (validità 72 ore) o rapido (validità 48 ore)? Non c’è, in questa evenienza, una violazione del comma 1 dell’art. 3 della Costituzione vigente, in particolare del principio di ragionevolezza, da intendersi quale coerenza per ogni differenziazione legislativa? Da ultimo, siamo così sicuri che il «green pass» base o rafforzato rispetti il criterio di proporzionalità in relazione al fine preventivo che promette, dal momento che tanto il soggetto vaccinato, quanto il guarito e chi è risultato negativo ad un tampone può a sua volta contagiare indipendentemente dal fatto (di cui non c’è traccia nella norma) che si possa evitare l’ospedalizzazione o contrarre la patologia in forma grave? Scrive Marta Cartabia , attuale ministro pro tempore per la Giustizia e già presidente della Consulta, nel 2013, in una relazione tenuta in occasione della trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola: «Per quanto difficile sia afferrare ogni possibile risvolto del principio di ragionevolezza e per quanto arduo sia offrirne una definizione compiuta, ciò nondimeno si può affermare, senza timore d’incorrere in errori, che esso contiene un invito al giudice a spalancare la ragione sulla realtà regolata dal diritto, tanto sulle esigenze del caso, quanto sugli effetti generali della decisione, liberandosi dalle limitazioni della ragione astratta e uscendo dalle anguste strettoie della concezione “pu ra” del diritto che tuttora esplica una grande influenza sulla cultura giuridica». L’aug u r io è che i giudici spalanchino finalmente la ragione… 

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