STUPIDA RAZZA

giovedì 25 novembre 2021

Nascondere l’obbligo di puntura è inutile: il rimborso dei danni spetterà allo Stato

 

Quando domandi, da vaccinato - vaccinista - scaricatore di green pass, ai cavalieri della tavola rotonda (ma dalla testa quadrata) del m a i n s trea m qu a l e sia la rat io alla base della sua i ntro du z io n e / i m p o s i z io n e, con tutte le incongruenze e i paradossi relativi alla sua esibizione on demand, e se non sarebbe meno ipocrita da parte del governo prevedere direttamente l’obbligo vaccinale, ti guardano con l’aria di chi la sa lunga: «Eh, ma così lo Stato non rischia di essere sommerso dalle cause per il risarcimento del danno». Quale? Quello derivante da eventuali reazioni avverse conseguenti al l’inoculazione del vaccino anti Covid. Ecco dunque un altro caso in cui i soloni ripetono frasi fatte, senza avere alcuna cognizione di causa. Il che dimostra come tutto lo storytelling mediatico-istituzionale in materia sia un colosso dai piedi d’argilla. Spieghiamo il perché. Acclarata la logica alla base del green pass, che potremmo definire: «Dimmi che mi obblighi a vaccinarmi senza dirmi che mi obblighi a vaccinarmi», il green pass quindi come arma di distrazione di massa, il tema è se basti allo Stato, per evitare rogne, che il cittadino che accetta volontariamente di farsi inoculare sottoscriva il cosiddetto consenso informato (se firmi, esenti lo Stato da responsabilità) . La risposta è no. Lo Stato è obbligato a risarcire i danni materiali e morali subiti da un soggetto anche se questi non è stato obbligato a vaccinarsi, ma è stato caldamente invitato a farlo. E chi lo dice? Tenetevi forte: a sentenziare in tal senso è stata nientepopodimeno che la Corte Costituzionale. Flashback. In Italia il vaccino antipolio divenne obbligatorio per legge, la numero 51, nel 1966. Solo che nella sua prima versione era stato adottato fin dal 1957 il cosiddetto Salk-Ipv (che nel 1964 sarà sostituito dal Sabin-Opv). Nel biennio 1959-60, nel momento in cui l’incidenza della poliomelite arrivò al suo apice (8.000 casi), la vaccinazione fu raccomandata a quanti fossero nella fascia d’età 0-20 anni. Fu così varata una legge, la n. 695 del 1959, che dettava norme per incentivare la pratica della vaccinazione. Nel 1998 arriva il pronunciamento della Corte costituzionale, che scrive testualmente: «Appare chiaro che fin dal 1959 era in atto una pressante campagna di sensibilizzazione e persuasione diffusa, pur non essendo previsto un obbligo giur id ic o » . Ma perché la Corte si occupa della vicenda? La sentenza lo spiega benissimo (le parentesi sono mie per raccordare il taglia e cuci riassuntivo). Siccome con due sentenze del 1990 e del 1996 la stessa Corte aveva riconosciuto «l’esisten - za di un diritto costituzionale all’indennizzo in caso di danni alla salute patiti in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, si è posto in dubbio la legittimità costituzionale del mancato riconoscimento del medesimo diritto quando il danno derivi da vaccinazione non obbligatoria, ma tuttavia programmata e incentivata». E quindi? Semplice, continua l’organo garante della lettera e dello spirito della Costituzione: «Non è lecito richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative» della vaccinazione non obbligatoria. Non basta: «Non vi è ragione di differenziare i casi in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quelli in cui sia (semplicemente) promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società», proprio come sta accadendo con l’at - tuale campagna pro vax antiC ov id . E veniamo alla ciliegina, anzi, la ciliegiona sulla torta: «Una differenziazione che negasse il diritto all’i n d e n n i z zo (nel caso di vulnus seguito a vaccino assunto “libe ram ente”) si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge». E come mai? «Essa riserverebbe a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale (invitandoli a vaccinarsi “libe - ra m e nte”) un trattamento deteriore rispetto a quello in favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una s a n z io n e » . Tutto chiaro? I volontari del vaccino vanno risarciti comunque, cioè: anche in assenza di un obbligo giuridico. Lo Stato non può chiamarsi fuori. Quindi l’argomento formale sulla necessità del green pass decade di default: se è stato introdotto per mettere al riparo in ultima analisi lo Stato da eventuali cause civili, è totalmente inutile. Restano in piedi tutte le altre perplessità sostanziali: un certificato che non sempre ti viene richiesto anche quando ci si aspetterebbe il contrario, tipo sui treni ad alta velocità (sono salito a Roma Termini per andare a Lamezia Terme, me l’hanno chiesto dopo Salerno, un po’tardi per scoprire se ero in regola o comunque per farmi scendere) e negli uffici comunali, dove all’ingres - so ti viene fatta firmare una semplice autocertificazione, che senso pratico ha? A cosa, o forse sarebbe meglio dire, a chi, serve davvero il green pass? 

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