STUPIDA RAZZA

domenica 6 febbraio 2022

Firmato al Mef il decreto sugli operatori in criptovalute

 

C’è la firma del ministro Daniele Franco sull’atteso decreto del Mef “criptovalute” che disciplina le «modalità e la tempistica con cui gli operatori di valute virtuali sono tenuti a comunicare l’operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia». Il provvedimento stabilisce che la comunicazione all’Oam (l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è «condizione essenziale» per l’esercizio legale dell’attività in Italia; la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali resta però fuori dal perimetro del decreto se non è accompagnata dall’esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale. Per l’iscrizione al registro è necessario avere il domicilio in Italia (persone fisiche) o avere qui la sede legale e amministrativa (persone giuridiche) o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione italiana. Le regole si applicano a tutta l’attività inerente la valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, anche a quelli esteri, e anche se è svolta a distanza secondo modalità telematiche (online) nel territorio della Repubblica, «eventualmente ricorrendo anche a siti web e applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana». L’obbligo di comunicazione per i soggetti che, alla data di avvio della sezione speciale del registro risulteranno già attivi, deve essere adempiuto entro 60 giorni. Sull’altro versante, i tempi di risposta dell’Oam alle istanze di iscrizione hanno il limite «congruo» di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, all’esito dei quali è comunque tassativo disporre o negare l’iscrizione. La raccolta dei dati da parte dell Oam - nel rispetto dei limiti del Dlgs privacy aggiornato al Gdpr - è funzionale alla trasmissione al ministero stesso di una relazione periodica contenente i dati aggregati sul numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti, segnalando ovviamente i casi di esercizio abusivo dell’attività, individuando «la tipologia di servizi svolti dai prestatori e la relativa operatività». In capo all’Oam resta il dovere di collaborare con i soggetti individuati nel Dlgs 231/2007 (articolo 21), cioè autorità di vigilanza, Gdf, Polizia valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria e agenzie fiscali, fornendo ogni informazione e documentazione «detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate». 

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