STUPIDA RAZZA

domenica 6 febbraio 2022

Le nuove regole del sovraindebitamento mitigano le responsabilità sul dissesto


I tre parametri che precludevano l'ammissione al piano del consumatore ai sensi dell'articolo 12- bis della legge n. 3/2012 (assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, oppure colpevole determinazione del sovraindebitamento, ovvero ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) hanno di fatto impedito la fruizione di tale misura per quasi un decennio. L'entrata in vigore della legge n. 176/2020, nel modificare profondamente i parametri di accesso alle procedure di sovraindebitamento, ha assunto a categoria giuridica la meritevolezza aulica ma astratta, con la diretta conseguenza di passare da un eccesso (nessuno lo è) all'altro (tutti lo sono). Alcune di queste modifiche sono emblematiche in tal senso. Il piano del consumatore, con il quale in libertà di contenuto e senza vincoli temporali (la Suprema Corte ne ha avallato l'omologazione anche di ultra decennali) si impone una falcia coatta (non è previsto il consenso dei creditori) anche ai possessori di privilegio ipotecario, senza dover esibire alcuna reale garanzia di merito e fattibilità, eccetto la remota eventualità di non essere un frodatore reo confesso: infatti vari tribunali hanno considerato meritevoli consumatori che avevano dissipato il proprio patrimonio davanti alle slot machine (si veda Il Sole 24 Ore del 24 gennaio scorso). Ancora la scomparsa della parola fallimento a favore della meno angosciante liquidazione giudiziale, nel solco del politically correct lessicale e dell'intenzione sociologica. L'introduzione, infine, dell'esdebitazione dell'incapiente volta all'immediata cancellazione dei debiti, qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura senza ulteriormente indebitarsi e senza discendere al di sotto di una soglia minima di reddito. La comune ninfa ispiratrice delle varie rivisitazioni normative, perseguite e auspicate, sembra essere il ripiegamento verso la convinzione che l'inadempimento ai propri obblighi non sia (né possa essere) il risultato dell'incapacità di essere previdente, ovvero delle visioni distorte che portano a sovrastimare le risorse o sottostimare l'onere dei rimborsi, bensì una vittima di fattori indipendenti dalla propria volontà e un superstite alle violenze del Sistema. Eliminare l'aura di discredito che accompagnava l'impresa insolvente o il consumatore sovraindebitato, considerati, in funzione di ciò, imputabili di dolo o colpa, è una conquista da moderno ordinamento quale il nostro è. Parimenti l'opposta chiave di lettura che il dissestato sia (sempre e comunque) un martire di elementi congiunturali imprevedibili, ovvero un mero sfortunato, meritevole comunque di esdebitazione, dovrebbe essere oggetto di un atteggiamento meno ideologico. La fattualità dirimente del proliferare dei benefici e delle tutele a favore di coloro i quali si trovano in difetto rispetto ai propri obblighi, è che a perire potrebbero essere il sacrificio e la capacità di chi, sempre e comunque, onora gli impegni assunti.

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