Se un over 14
autorizza la ri-
presa di un fil-
mino hard non
c’è reato di pro-
duzione di ma-
teriale pornografico. L’ha
stabilito la Cassazione. Ma il
video deve essere consen-
suale e rimanere nell’a m bi to
della coppia. Ci sono giuristi
che contestano la sentenza
perché disattenta alle tutele.Se un over 14 autorizza laripresa di un filmino hard
non si configura il reato di
produzione di materiale por-
nografico: lo ha stabilito una
freschissima sentenza delle
Sezioni unite della Corte di
cassazione che, il 28 ottobre,
ha di fatto legalizzato le ri-
prese tra partner. A patto che
restino alla coppia e non ven-
gano diffusi.
La pronuncia fornisce una
nuova lettura della legislazio-
ne e ha fatto storcere il naso a
più di qualcuno. Si ritiene,
infatti, che non abbia tenuto
in considerazione la facilità
di diffusione via Web, apren-
do così quella che viene rite-
nuta «una breccia pericolo-
sa». Ecco la massima: «Nel
rispetto della libertà indivi-
duale del minore con specifi-
co riguardo alla sfera di auto-
nomia sessuale», hanno valu-
tato i giudici, «il valido con-
senso che lo stesso può espri-
mere agli atti sessuali con
persona minorenne o mag-
giorenne, ai sensi dell’a rt ic o -
lo 609 quater del codice pe-
nale, si estende alle relative
riprese, sicché è da esclude-
re, in tale ipotesi, la configu-
razione del reato di produ-
zione di materiale pornogra-
fico, sempre che le immagini
o i video realizzati siano frut-
to di una libera scelta e siano
destinati all’uso esclusivo dei
partecipi all’atto». La Corte,
presieduta da M argh er ita
C a s s a n o, esponente di Magi-
stratura indipendente, allie-
va di P ie r Lu i g i Vig na e in
magistratura dal 1980, con
G iu l i o S a r n o re l ato re e d
estensore, ha anche stabilito
che «al di fuori dell’i p ote s i
descritta, la destinazione
delle immagini alla diffusio-
ne può integrare il reato di
cui all’articolo 600 ter, primo
comma codice penale (il rea-
to di pornografia minorile,
n d r) , ove sia stata deliberata
sin dal momento della produ-
zione del materiale pedopor-
nografico». Viene quindi ri-
tenuto un reato, «[...] allorché
una qualsiasi delle condotte
di diffusione o offerta sia po-
sta in essere successivamen-
te e autonomamente rispetto
alla ripresa legittimamente
consentita ed al di fuori dei
limiti sopra indicati». Il vi-
deo, insomma, deve rimane-
re privato.
Il quesito arrivato alle Se-
zioni unite era questo: «Se, e
in quali eventuali limiti, la
condotta di produzione di
materiale pornografico, rea-
lizzata con il consenso del
minore ultraquattordicenne
nel contesto di una relazione
con persona maggiorenne,
configuri il reato» di produ-
zione di materiale pornogra-
f ic o.
Già nel 2018, le Sezioni
unite avevano escluso che il
maggiorenne che produce il
materiale pornografico «uti-
lizzi il minore» se le riprese
sono effettuate «nell’a m bi to
di un rapporto che, valutate
le circostanze del caso, non
sia caratterizzato da condi-
zionamenti derivanti dalla
posizione dell’autore, sicché
le stesse siano frutto di una
libera scelta e destinate ad un
uso strettamente privato».
«Si mettono le mani avan-
ti», ha valutato il giudice della
Cassazione G i ac o m o R o c ch i
su La nuova Bussola quoti-
d ia n a (analisi ripresa dalla
Onlus Provita e famiglia sul
suo sito Web e rilanciata an-
che da Radio Maria), «è ne-
cessario che il minore abbia
acconsentito alle riprese per
u n a s u a “ l i b e r a s c e l t a ” .
Emerge la foglia di fico della
”li bertà”, ma è inevitabile
chiedersi: sarà libera di dire
di no la ragazzina di quindici
anni coinvolta in una relazio-
ne intima e fisica con un uo-
mo che ha il doppio della sua
età, quando questi le propo-
ne di riprendere i loro rap-
porti sessuali? E che uomo
(maggiorenne) sarà quello
che propone o accetta la pro-
posta di effettuare riprese di
questo tipo?».
R o c ch i , però, contesta an-
che le valutazioni «sull’uso
esclusivo dei partecipi del-
l’atto»: «Come si è detto, la
diffusione, prima o poi, av-
viene. Spesso e frequente-
mente è impossibile risalire a
chi ne sia l’autore». E R o c ch i
si chiede «che senso ha rico-
noscere rilievo al desiderio di
due persone di rivedersi nel-
le loro performance sessua-
li? Si tratta di attività che può
interessare soltanto il ma-
schio trentenne oppure che
può creare problemi psicolo-
gici alla ragazzina o al ragaz-
zino coinvolti». L’u lter iore
valutazione di R o c ch i è legata
a questioni di politica giudi-
ziaria: «Una parte della magi-
stratura si è avviata sulla
strada de “d i r i tt i” e non rie-
sce più a vedere quando è
davvero necessaria una tute-
la e quando, al contrario, si
tratta di insidie e di decisioni
che mettono in pericolo le
persone fragili e la società».
Per questo motivo, secondo
Ro cchi , «la proclamazione
del diritto dei minorenni ai
rapporti sessuali con chiun-
que e di qualunque tipo met-
te in pericolo tanti ragazzini
in crescita rispetto alle mire
di adulti che, perché no?, vo-
gliono vivere un’e s p er ie n za
pa rt ic o l a re » .
La toga quindi si chiede:
«Ci sarà davvero un rapporto
sentimentale tra una quindi-
cenne e un adulto? Ma so-
prattutto: se questo adulto
utilizza un telefono cellulare
o una macchina fotografica
per le riprese degli incontri
sessuali con il/la quindicen-
ne, davvero è possibile inqua-
drare il tutto nel diritto del
minore a esprimere la sua
s e s su a l i tà? » . Un a s p etto,
questo, che il giudice censura
in modo durissimo, ritenen-
dolo un «tradimento palese
della volontà del legislato-
re ».
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