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giovedì 10 febbraio 2022

Vendita di contenuti e servizi digitali, tutele uniformi per i consumatori

 

Nuove regole per i contratti di fornitura di contenuto digitale (come programmi informatici, applicazioni, file video o audio, giochi digitali e libri elettronici) e di servizi digitali (che consentono di creare, trasformare, archiviare o condividere i dati in formato digitale). Le ha introdotte il decreto legislativo 173/2021, che ha attuato la direttiva Ue 2019/770, con l’obiettivo di offrire tutele uniformi ai consumatori. Le nuove disposizioni si applicano alle forniture di contenuto o servizi digitali che «avvengono a decorrere» dal 1° gennaio scorso: questa l’espressione scelta dal legislatore, che è però di difficile interpretazione e rischia di alimentare il contenzioso. Il decreto legislativo 173/2021 ha modificato il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) introducendo 16 nuovi articoli (da 135-octies a 135-vicies ter), che costituiscono il Capo I-bis del Titolo III. Si tratta di un intervento di notevole impatto per le imprese del settore digitale, chiamate ad aggiornare modelli contrattuali e prassi commerciali, in funzione delle nuove prescrizioni. Non si tratta della regolamentazione organica di un nuovo “tipo” contrattuale, quanto piuttosto dell’approntamento di un sistema uniforme di tutele a favore del consumatore nei confronti del professionista che fornisce contenuti o servizi digitali. Le disposizioni mirano a disciplinare «la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale» (articolo 135-octies). Quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 135- novies esclude espressamente i contratti relativi ai beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale (vale a dire «beni con elementi digitali»), disciplinati dagli articoli 128 e seguenti del Codice, riformati dal decreto legislativo 170/2021, che ha attuato la direttiva Ue 2019/771 e che è anch’esso diventato operativo il 1° gennaio scorso. L’intera disciplina è incentrata sulla nozione di “conformità” del contenuto o del servizio digitale fornito dal professionista. Al riguardo, si stabilisce innanzitutto che i contenuti e i servizi digitali sono “conformi” al contratto se soddisfano i requisiti “soggettivi” e “oggettivi” prescritti dall’articolo 135-decies, commi 4 e 5. Tra questi, ad esempio, l’idoneità di un contenuto digitale o di un servizio digitale all’uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal professionista; la “corrispondenza” di quanto fornito alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto; l’“adeguatezza” del contenuto o del servizio oggetto del contratto agli scopi di utilizzo “standard”, tenuto conto delle «norme tecniche esistenti» oppure, in mancanza, «dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili»; la sussistenza delle qualità, quantità, funzionalità e caratteristiche «che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi»; la conformità di quanto fornito all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto o del servizio digitale.La tutela rischia peraltro di essere indebolita dalla previsione contenuta nell’articolo 135-undecies, comma 4, in base al quale «non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto». Sotto altro profilo, si impone al professionista di mantenere la conformità del contenuto e del servizio digitale nel tempo. In caso di fornitura continuativa, pertanto, il professionista deve informare il consumatore degli aggiornamenti disponibili e quindi fornirli a quest’ultimo. L’obbligo sussiste anche se la fornitura avviene «in un unico atto o una serie di singoli atti», per il periodo di tempo che «il consumatore può ragionevolmente aspettarsi», tenuto conto della tipologia e finalità del contenuto o del servizio digitale forniti, delle «circostanze» e della «natura del contratto» (articolo 135-undecies, comma 1). Il professionista, peraltro, può, a determinate condizioni, modificare il contenuto o il servizio digitale, fatta salva la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto (art. 135-vicies semel).

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