STUPIDA RAZZA

giovedì 20 gennaio 2022

multa di 100 euro ai no vax over 50: chi si oppone pagHERÀ in autunno

 

Obbligo di vaccino Covid per gli over 50 dal 1°febbraio, pena una “multa” di 100 euro. Ma se l’interessato si oppone, per vedere applicata la pur blanda sanzione c’è un tempo di 260 giorni. Non prima dell’autunno, insomma. D ifficilmente prima. Il conto - come vedremo - è per difetto, perché i tempi sono calcolati immaginando che il non vaccinato “renitente” sia scoperto già il 1° febbraio e sul presupposto che il puzzle di competenze incrociate funzioni a puntino e immediatamente. Ma ripercorriamo i conteggi dall’inizio. La data di partenza Il Dl 1/2022 in vigore dall’8 gennaio scorso ha introdotto l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni o li avrà entro il prossimo 15 giugno, data in cui le disposizioni cesseranno di essere in vigore, salvo proroghe. La sanzione di 100 euro scatterà dal 1° febbraio per chi, entro quella data, non sarà vaccinato oppure avrà eseguito soltanto la prima dose o la seconda senza il richiamo nei termini previsti. Dieci giorni più dieci A notificare la sanzione sarà l’agenzia delle Entrate, mentre a irrogarla sarà il ministero della Salute. Prima dell’avviso di addebito, il no vax riceverà una comunicazione di avvio del procedimento. Potrà decidere di pagare, ovviamente. Oppure avrà dieci giorni di tempo, a pena di decadenza, per inviare all’azienda sanitaria locale competente per territorio eventuali esenzioni o altre ragioni che hanno causato il differimento del vaccino. In quest’ultimo caso si dovrà trattare di ragioni oggettive, assolute e documentate (ad esempio perché non vi erano slot liberi per la prenotazione). Potrà anche chiedere di essere sentito, ma non c’è comunque obbligo di convocazione dal parte dell’azienda sanitaria. Entro gli stessi 10 giorni il destinatario della possibile “multa” dovrà inoltre inviare una comunicazione all’agenzia delle Entrate in cui riferirà di aver mandato le proprie giustificazioni all’azienda sanitaria. Entro altri successivi 10 giorni sarà proprio quest’ultima a dover comunicare alle Entrate se la sanzione va irrogata oppure no, in quest’ultimo caso chiudendo il procedimento. Altri 240 giorni per pagare Se l’azienda sanitaria considererà inidonee le ragioni esposte dall’interessato, l’iter andrà avanti. Entro i successivi 180 giorni le Entrate notificheranno via Pec o raccomandata a/r all’interessato un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Il destinatario avrà 60 giorni di tempo per pagare oppure 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di pace. Come si vede, in caso di opposizione alla sanzione, i 260 giorni totali dell’iter a partire dal 1° febbraio fanno precipitare il pagamento di chi non si adegua almeno in autunno. Se è, infatti, vero che le Entrate potrebbero notificare l’addebito prima dei 180 giorni di legge, è anche vero che difficilmente i no vax over 50 saranno scoperti il 1°febbraio e che non sempre le comunicazioni tra Salute e Fisco avverranno senza tempi morti soprattutto perché la “macchina” va rodata. Il ricorso contro la “multa” Se l’interessato farà ricorso al giudice di pace dovrà ricordarsi di chiedere la sospensione dell’avviso di addebito. Se non lo fa oppure il giudice non accoglie l’istanza, le Entrate potranno avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive. Per presentare ricorso va pagato un contributo unificato di 43 euro e non è necessaraio l’avvocato: ci si può difendere anche personalmente. La controparte in giudizio sarà proprio l’agenzia delle Entrate per il tramite dell’avvocatura di Stato. E evidente, dati i costi, che dal punto di vista economico il ricorso è disincentivato rispetto al pagamento della sanzione. Davanti al giudice di pace il non vax over 50 potrà far valere i motivi per i quali ritiene ingiusta la sanzione, ma in caso di sentenza di condanna potrà essere condannato anche al pagamento delle spese di giudizio. Infine, se vorrà fare appello potrà impugnare la sentenza in tribunale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza del giudice di pace. Due precisazioni Inutile, ai fini della multa, decidere di vaccinarsi dopo il procedimento: la sanzione scatterà lo stesso nel caso in cui non ci siano ragioni oggettive e documentate che abbiano impedito di fissare la data del vaccino prima del 1° febbraio. I destinatari delle sanzioni, infine, nel ricorso non potranno invocare motivi di violazione della propria privacy, dato che proprio il decreto legge ha introdotto espressamente la possibilità che le aziende sanitarie comunichino i dati cosiddetti particolari alle Entrate.

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