STUPIDA RAZZA

martedì 6 settembre 2022

Dal welfare aziendale un aiuto per pagare acqua, gas e luce

 

Anche il welfare aziendale può dare un aiuto ai lavoratori alle prese con il caro-energia. Il decreto Aiuti bis ha infatti innalzato a 600 euro per il 2022 il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni o servizi esenti da imposte e contributi, e ha incluso fra gli aiuti che le aziende possono riconoscere ai dipendenti anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas (si veda anche Il Sole 24 Ore di mercoledì 31 agosto). Che cosa cambia L’articolo 12 del Dl 115/2022, ora all’esame del Senato per la conversione in legge, ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, l’innalzamento a 600 euro del limite di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir relativo ai fringe benefit. Sebbene sembri replicare quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021, quando il tetto fu portato a 516,46 euro, il Dl Aiuti bis in realtà introduce una misura che innova profondamente l’impianto normativo e la portata applicativa dell’articolo 51, comma 3 del Tuir. Entro il limite indicato, infatti, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La limitazione della misura al solo 2022 impone, tuttavia, di fare attenzione al momento in cui i beni, i servizi e le somme potranno considerarsi percepiti dai dipendenti. Il principio di cassa “allargato” sancito dal primo comma dell’articolo 51 del Tuir prevede, infatti, che le somme e i valori in genere - in questo caso beni ceduti e servizi prestati – si considerano percepiti nel periodo d’imposta se corrisposti dai datori di lavoro fino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Inoltre, le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire successivamente, come a suo tempo precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 5/E del 2018. Quindi, rileveranno nel periodo d’imposta 2022 e potranno beneficiare del limite innalzato a 600 euro, tutti i beni che saranno consegnati, le somme e i servizi erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023. I 200 euro per la benzina La misura prevista dall’articolo 12 del Dl 115/2022 sembrerebbe porsi su un piano separato e parallelo – l’uso del condizionale è d’obbligo, perchè nulla viene chiarito in merito dalla norma – rispetto a quanto disposto dall’articolo 2 del Dl 21/2022, che ha previsto la non imponibilità per il lavoratore, nel limite di 200 euro e per il solo 2022, dei buoni benzina o di titoli analoghi ricevuti dal datore di lavoro. In sostanza, per il 2022, i datori di lavoro potrebbero erogare fino a 800 euro di fringe benefit non imponibili, di cui almeno 200 euro dovranno consistere in buoni benzina o titoli analoghi. In caso di superamento dei limiti, le conseguenze potrebbero essere però diverse. Se venisse superato quello dei buoni benzina, l’importo dovrà essere interamente assoggettato a tassazione e contribuzione. Resta invece il dubbio nel caso di superamento del limite di 600 euro per i fringe. L’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir prevederebbe l’assoggettamento integrale a tassazione dell’intero valore, in caso di superamento della soglia. La diversa formulazione letterale del Dl 115/2022, può, invece, lasciare spazio a un’interpretazione molto più favorevole, che comporterebbe l’assoggettamento a tassazione della sola parte eccedente il limite. Se dovesse essere confermata l’interpretazione più favorevole, che considera il limite dei 600 euro una franchigia assoluta e non relativa, si porrebbe necessariamente un tema di conguaglio fiscale per tutti i lavoratori che abbiano ricevuto nella prima parte dell’anno (e quindi nel periodo di imposta corrente), beni o servizi per valori superiori alla soglia dei 258,23 euro previgente, come tali già assoggettati a prelievo fiscale. A riguardo, è auspicabile un tempestivo chiarimento. Aiuto senza limiti di reddito Inoltre, poiché l’articolo 12 del Dl 115/2022 non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, così come l’articolo 2 del Dl 21/2022 per i lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, pare ragionevole ritenere che l’innalzamento del limite in questione valga per tutti i dipendenti e che possa operare anche in caso di benefit erogati ad personam o in caso di conversione dei premi di risultato in beni e servizi, in base al comma 184 della legge 208/2015.



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